Art. 3.

      1. All'articolo 47 della legge n. 354 del 1975, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni; in particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Il tribunale di sorveglianza, al fine di garantire l'osservanza di tali prescrizioni, può prevedere, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, apposite procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale».